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La sentenza Thyssen-Krupp
Come anticipato nell'articolo precedente, quest'oggi sul blog Uninform - ANGQ dedicato alla Qualità, all'Ambiente ed alla Sicurezza, pubbliciamo la seconda parte dell'intervento dedicato alla sentenza Thyssen-Krupp...

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08
dic
2010

Responsabilità penali ed effettività dei poteri alla luce di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Parte II

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scritto da: Redazione Uninform

Come anticipato nell'articolo precedente, quest'oggi sul blog Uninform -ANGQ dedicato alla Qualità, all'Ambiente ed alla Sicurezza, pubbliciamo la seconda parte dell'intervento dedicato alle responsabilità penali in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Nella prima parte dell’articolo abbiamo esposto l’antefatto della sentenza che, di seguito andiamo a sintetizzare. A seguito dell’analisi delle censure della difesa, e delle controdeduzioni dell’accusa e delle parti civili, la Suprema Corte pronuncia la seguente sentenza:
 

Annulla la sentenza di secondo grado nei confronti di un imputato limitatamente al decesso di un lavoratore per mancato esercizio dell'azione penale; ovvero per la mancata contestazione del reato penale all’imputato prima dell’inizio del procedimento. Un imputato non può essere condannato per un reato che non gli è stato contestato seppur ne è riconosciuto colpevole.
 

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati limitatamente ai decessi degli 8 lavoratori malati di mesotelioma pleurico. La corte sostanzialmente non ha potuto accertare il legame causale fra il comportamento, seppur omissivo degli imputati, ed il decesso dei lavoratori, rinviando il procedimento alla corte di Appello per procedere alla rivalutazione del materiale probatorio al fine di determinare con certezza scientifica esterna al procedimento il nesso causa-effetto fra l’esposizione all’amianto ed il decesso dei lavoratori per mesotelioma pleurico
La motivazione della corte di appello che aveva condannato in secondo grado gli imputati si basava su una teoria scientifica secondo la quale, a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive di amianto devono essere considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia o l'aggravano; pertanto il comportamento omissivo di tutti gli imputati, protrattosi nel tempo, era risultata concausa del manifestarsi e del progredire della malattia.

La Corte di Cassazione, tuttavia, rilevava che teorie di paragonabile affidabilità scientifica sostenevano il principio opposto, ovvero che, in seguito all’esposizione che determinava la malattia, tutte le successive risultavano ininfluenti ai fini dell’insorgenza o dell’aggravamento della patologia. In assenza di motivazione sufficiente, pertanto, la Corte annullava la sentenza di secondo grado, rinviando gli atti al giudice di secondo grado per la rivalutazione del complesso probatorio.
 

Condanna tutti gli imputati per omicidio colposo per la morte dei 3 lavoratori deceduti per asbestosi.

 

E’ interessante, quindi, comprendere le motivazioni che hanno addotto i giudici dell’alta corte ad emettere questa ultima sentenza di condanna. Innanzitutto è necessario precisare che solo alcuni degli imputati avevano rivestito il ruolo di datori di lavoro o di direttori di stabilimento. Altri avevano esclusivamente ricoperto incarichi nell’ambito dei diversi consigli di amministrazione succedutesi nel tempo alla guida dell’organizzazione.
 

Innanzitutto va precisata la natura del delitto colposo: l'art. 43 del codice penale, stabilisce che "il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se previsto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza,imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,ordini o discipline". Sono pertanto elementi caratterizzanti della colpa la mancanza di volontà dell'evento e l'inosservanza di regole cautelari. Orbene, i delitti contestati agli imputati sono connotati da una condotta eminentemente omissiva; l'art. 40, comma 2 del Codice Penale, stabilisce che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

 

Nel caso in oggetto, tutti gli imputati non hanno evitato un evento che avevano l’obbligo giuridico di impedire, ciò pur in assenza di una normativa specifica che vietasse l’uso dell’amianto o prescrivesse particolari cautele nell’utilizzo, ma risultando comunque vigente il dettato del DPR 303/56, che, all’art. 21, stabilisce, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di impedire lo sviluppo e la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro. Se tale prescrizione fosse stata ottemperata, si sarebbe potuto verificare l’assenza della causa eziologica della malattia, in quanto gli imputati avrebbero potuto dimostrare una condotta non omissiva, con la conseguente non sussistenza del delitto colposo, venendo a mancare i presupposti di negligenza,imprudenza o imperizia.

 

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte specifica e determina innanzitutto la responsabilità dei diversi direttori di stabilimento succedutisi nel tempo, osservando che costoro, in quanto dirigenti, avrebbero dovuto attuare le misure di sicurezza e di igiene e fornire ai lavoratori i mezzi necessari di protezione, oltre che renderli edotti dei rischi specifici a cui sarebbero risultati esposti. Ne consegue che in quanto titolari di poteri di vigilanza ed attuazione delle misure di sicurezza ed igiene, nonché della potestà di interrompere l'attività produttiva, avevano una posizione normativa e funzionale di garanzia dell'incolumità dei lavoratori operanti nell'azienda. Lo stesso dicasi per i soggetti che possedevano, nell’ambito dell’organizzazione ruoli preminenti quali presidente del CdA, Amministratore Delegato, Direttore Generale, con o senza presenza di specifiche deleghe a ricoprire il ruolo di Datore di Lavoro.
 

Ma ancor più rilevante è la motivazione dell’Alta Corte in merito alla sussistenza della posizione di garanzia anche in capo a soggetti che non rivestivano questo il compito: i consiglieri di amministrazione succedutisi nel tempo.
 

La corte sostiene che, perché nasca una posizione di garanzia, è necessario che “vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica abbia al finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno preso in carico”. Ai titolari della posizione di garanzia è sufficiente che siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato, e non necessariamente devono essere forniti dei poteri impeditivi degli stessi.

La Corte stabilisce che “un soggetto è titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva di influenzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico”.
 

La Corte, in diverse sentenze, ha stabilito che nelle imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.

Ciò è in perfetta sintonia con quanto previsto dall'art. 2392 del Codice Civile, in tema di s.p.a. che, nel prevedere che gli amministratori nella gestione della società devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, stabilisce anche che, se taluni compiti sono attribuiti ad uno o più amministratori, gli altri componenti sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione.

 

In sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Pertanto, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, limitatamente a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto, come nel caso di specie, laddove, la violazione della disposizioni sull'igiene del lavoro erano talmente gravi, reiterate e "strutturali", da richiedere decisioni di alto livello aziendale non delegabili e proprie di tutto il consiglio di amministrazione ed, in ogni caso, che non sottraevano i suoi componenti da obblighi di sorveglianza e denuncia.

 

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